Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 comma 3

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
 

Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l’obbligo di pubblicazione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" di cui all'art. 35, co.3, d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm..

Le Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio  e di esecuzione dei controlli, ai sensi dell'art.72 DPR N.445/2000, implicano l'adozione di di misure organizzative efficienti, efficaci e tempestive per l'acquisizione d'ufficio dei dati, ma non l'obbligo di pubblicazione degli accertamenti e controlli eseguiti.

 

Contenuto inserito il 18-03-2019 aggiornato al 30-06-2020

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