Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Ai sensi dell'art.1, co.1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 23, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. vengono pubblicati nella sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad accordi dell’Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Tutti gli altri provvedimenti adottati dall’organo di indirizzo politico sono visionabili nell’Albo telematico, a cui è possibile accedere dal link di collegamento inserito nelle apposite sottosezioni.
Con decorrenza dal mese di marzo 2020 viene pubblicato l’elenco mensile dei provvedimenti dei dirigenti, visionabile nell'Albo telematico a cui è possibile accedere dal link di collegamento inserito nelle apposite sottosezioni.
Nella sezione "Bandi di gara e contratti", è stato allegato il provvedimento dei dirigenti ad ogni incarico e/o aggiudicazione o ordinativo di acquisto di fornitura di servizi, lavori e beni.