Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Disposizioni in materia di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" applicabili alle Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento
La LP 23/1992 disciplina i “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e detta le norme in materia di procedimento amministrativo”.
Il nuovo articolo 31-bis dispone, in materia di Amministrazione Aperta, che i comuni e le comunità applichino quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale e con decorrenza 1° gennaio 2014.
Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") indica le “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, in relazione alle azioni per la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, all’art.18 ne declina l’operatività.
La Regione ne ha recepito i principi nell’art. 7 (Misure di Trasparenza) della LR 13 dicembre 2012, n.8.
Secondo quando previsto all’art. 7 comma 4, della LR n.8/2012 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.
Devono essere pubblicati tutti i provvedimenti che dispongano (art. 7 comma 1):
- la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.
Per i provvedimenti di importo superiore a mille euro, la pubblicazione costituisce inoltre condizione legale di efficacia (art. 7 comma 4).
Non è prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 come modificato con D.Lgs. n.97/2016 la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.
In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vengono pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
La Comunità, vista la disciplina statale, i disposti di cui al recepimento regionale, i procedimenti di cui al Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Comunità di Primiero vigente, da esecuzione a tale disposizione comunque mediante pubblicazione dei provvedimenti dell'organo politico all’albo telematico on-line della Comunità di Primiero.
OBBLIGO DEGLI ENTI, DELLE ASSOCIAZIONI e DELLE ORGANIZZAZIONI ONLUS a pubblicare sul proprio sito l’importo dei contributi pubblici ricevuti complessivamente nel corso dell’anno 2018, solo se sono uguali o superiori a 10.000,00 euro, entro il 28 febbraio
La Legge n. 124/2017, ai commi da 125 a 129 dell’art. 1, ha disposto che a decorrere dal 2018 gli enti –incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 28 febbraio le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente. L’obbligo di pubblicazione sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici complessivamente ricevuti sia uguale o superiore a 10.000,00 euro.
Come chiarito dalla Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 dell’11.1.2019, la disposizione fa riferimento a importi ricevuti (criterio di cassa) nell’anno precedente, e comporta la necessità di pubblicare i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
La pubblicazione va effettuata sui siti internet o sui portali digitali delle organizzazioni che ricevono il contributo e/o il finanziamento: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell' Organizzazione. Ove l' Organizzazione beneficiaria non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale lo stesso aderisce.
La Comunità ha obbligo di controllare che questo adempimento venga fatto.
Ogni Organizzazione è quindi tenuta a inviare alla Comunità la comunicazione scritta in cui evidenzia di aver pubblicato le informazioni richieste, sopra evidenziate, e l’indirizzo URL di pubblicazione.