Interventi straordinari e di emergenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

La Comunità di Primiero non ha attivato raccolte liberali di fondi per il contrasto dell'emergenza COVID-19, pertanto non è soggetta alla rendicontazione separata come prevista dal D.L. nr. 18/2020 art. 99, comma 5.

 

Contenuto inserito il 06-04-2018 aggiornato al 10-05-2022
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