Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO
In questa sotto-sezione sono pubblicati i dati relativi all’accesso civico semplice (art. 5 del d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e art. 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4), all’accesso civico generalizzato (art. 5 del d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e art. 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4), al registro degli accessi e all’accesso agli atti regolato dagli articoli 32 e 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23).
Con delibera del Consiglio n.22 del 27 settembre 2018 la Comunità ha approvato il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.
Il regolamento detta i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N.22 del 2018
Responsabile diritto di accesso civico
Segretario - Samuel Serafini - tel 0439/64641
mail : comunita@pec.primiero.tn.it
Responsabile del potere sostitutivo del diritto di accesso civico
Funzionario - Elisa Faoro - tel 0439/64641
mail : comunita@pec.primiero.tn.it
Funzionario anti-ritardo o Responsabile sostituto dell’esercizio del diritto di accesso civico
La figura del funzionario anti-ritardo è prevista dall’articolo 2 della Legge 241/1990, come modificata dalla Legge 35/2012.
Chiunque abbia un procedimento amministrativo in corso e verifichi un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell’Ente pubblico, può fare domanda di attivazione di questa figura.
La domanda, indirizzata al funzionario anti-ritardo competente, deve essere presentata alla Comunità di Primiero utilizzando il MODELLO PER ISTANZA AL FUNZIONARIO ANTI-RITARDO
Il funzionario anti-ritardo, attraverso le strutture competenti, assicura che il procedimento venga concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.