Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Per quanto riguarda gli organismi indipendenti di valutazione, disciplinati dall’art. 14 del D.lgs. 150/2009, l’art. 129 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n.3, dispone l’istituzione di servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. La Legge 29 ottobre 2014, n.10 stabilisce espressamente che (art.1, comma 1, lett. o) che i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n.150 e 30 marzo 2001, n.165 contenuti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti ad ordinamento regionale. L’art.1, comma , lett. n) dispone peraltro che “Ogni riferimento all’OIV contenuto nel decreto deve intendersi in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all’organo che svolge analoghe funzioni”
Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 74/2017 al D. Lgs. n. 150/2009 in forza della legge - delega n. 124/2015 non sono direttamente applicabili nell’ordinamento regionale degli enti locali del Trentino-Alto Adige, tenuto conto della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall’art. 65 dello Statuto. Con nota acquisita in atti al n. 1362/Prot., dd. 26.03.2018, la Regione Trentino Alto Adige, ha rilasciato specifico parere alla Comunità di Primiero nel quale si conferma che le modifiche apportate dal D.Lgs. n.74/2017 al D.Lgs. n.150/2009 in forza della delega n.124/2015 non sono direttamente applicabili nell’ordinamento regionale degli enti locali del Trentino Alto Adige, tenuto conto della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento del personale come previsto dall’art.65 dello Statuto.
Inoltre, anche l’articolo 74, comma 5, dello stesso D.lgs. 150/2009 contiene un’analoga clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del decreto si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
La Comunità di Primiero, attualmente, date le piccole dimensioni, ha individuato, quale responsabile della valutazione il Segretario, Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, in raccordo con i Responsabili di Settore.
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Oggetto | Anno | |
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Parere revisore bilancio di previsione 2017-2019 | 2017 |